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Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Trasporto interno di sostanze pericolose

La presente direttiva instaura un regime comune che contempla tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile nell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

SINTESI

La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno dei paesi dell’Unione europea (UE) o tra gli stessi.

La direttiva non si applica al trasporto di merci pericolose:

  • mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
  • mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
  • mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
  • effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

I paesi dell’UE possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio. Possono altresì stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel loro territorio per quanto concerne:

  • il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;
  • se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
  • norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali: l’ADR *, il RID * e l’ADN *. Tali norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare in tutta l’UE le condizioni di trasporto delle merci pericolose e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.

L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. I paesi dell’UE possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.

Contesto

L’UE dispone da diversi anni di norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, che prevedono l'applicazione delle norme dell'ADR e del RID. Le direttive 94/55/CE e 96/49/CE sono abrogate e sostituite dalla presente direttiva. Anche la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, è abrogata.

Termini chiave dell'atto
  • ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.
  • RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999.
  • ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/68/CE

20.10.2008

30.6.2009

GU L 260 del 30.9.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2008/68/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata  ha unicamente un valore documentale.

ULTIME MODIFICHE DEGLI ALLEGATI:

Allegato I, sezione I.3, allegato II, sezione II.3 e allegato III, sezione III.3
Decisione 2011/26/UE [GU L 13 del 18.1.2011].

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