Trasporto interno di sostanze pericolose
La presente direttiva instaura un regime comune che contempla tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile nell’Unione europea (UE).
ATTO
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
SINTESI
La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno dei paesi dell’Unione europea (UE) o tra gli stessi.
La direttiva non si applica al trasporto di merci pericolose:
- mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
- mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
I paesi dell’UE possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio. Possono altresì stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel loro territorio per quanto concerne:
- il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;
- se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
- norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.
Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali: l’ADR *, il RID * e l’ADN *. Tali norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare in tutta l’UE le condizioni di trasporto delle merci pericolose e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. I paesi dell’UE possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.
Contesto
L’UE dispone da diversi anni di norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, che prevedono l'applicazione delle norme dell'ADR e del RID. Le direttive 94/55/CE e 96/49/CE sono abrogate e sostituite dalla presente direttiva. Anche la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, è abrogata.
RIFERIMENTI
Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
---|---|---|---|
Direttiva 2008/68/CE |
20.10.2008 |
30.6.2009 |
GU L 260 del 30.9.2008 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2008/68/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ULTIME MODIFICHE DEGLI ALLEGATI:
Allegato I, sezione I.3, allegato II, sezione II.3 e allegato III, sezione III.3
Decisione 2011/26/UE [GU L 13 del 18.1.2011].